Domande&Risposte

Io e mia moglie siamo proprietari al 50% (con separazione dei beni) della casa in cui attualmente viviamo, acquistata come prima casa. Stiamo per acquistare una casa nuova e per vendere quella in cui attualmente viviamo. I ragazzi che vogliono acquistare la nostra casa (la proposta di acquisto è legata alla delibera del mutuo confermata da una dichiarazione scritta da parte dell'acquirente in data successiva alla proposta di acquisto) con la promessa di rogitare entro il 31/12 non hanno ottenuto il mutuo. Io avevo promesso al costruttore di rogitare la nuova casa entro il 10 gennaio. Visto il problema creatosi, essendo in regime di separazione dei beni, cedendo il mio 50% dell'attuale proprietà a mia moglie che diviene unica proprietaria, posso acquistare l'altra casa intestandola esclusivamente a me e usufruendo dei vantaggi per l'acquisto prima casa?





La risposta è sicuramente affermativa. Alienata la quota di comproprietà pari ad 1/2 (un mezzo) dell'appartameto di cui è attualmente titolare, Lei potrà, per il successivo e nuovo acquisto, chiedere le "agevolazioni fiscali per la prima casa", sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti a tal fine dalla legge (requisiti di cui all'articolo 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168, o alle altre norme di legge menzionate nella nota II bis dell'art. 1 tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986). Il tutto sul presupposto che vi sia urgenza di perfezionare tale acquisto, in quanto, l'operazione proposta implica un ulteriore passaggio giuridico, con relativi oneri fiscali, che graveranno sul coniuge (moglie). Infine, se Lei ha acquistato da meno di cinque anni la quota di comproprietà pari ad 1/2 (un mezzo) sull'immobile, che intende alienare al coniuge, dovrà poi, a sua volta, provvedere a riacquistare - entro un anno dall'alienazione - altra consistenza immobiliare da adibire a propria abitazione principale (potendo, in tal caso, anche usufruire del credito di imposta di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998), per non incorrere nella decadenza dalle predette "agevolazioni fiscali per la prima casa".

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