Facendo un preliminare privato, nel caso il venditore ci ripensi, la somma versata mi deve essere restituita raddoppiata o rischio di perderla?
La norma dell'art. 1385 del codice civile stabilisce che "Se al
momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a
titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose
fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere
restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha
dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,
ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha
ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio
della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce
domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il
risarcimento del danno è regolato dalle norme generali". Sul
presupposto che Lei faccia riferimento ad una somma versata, nel
caso di specie nell'ambito di un contratto preliminare, a titolo di
caparra confirmatoria, la risposta è affermativa, nel senso che il
promittente venditore, in caso di inadempimento, dovrà restituire
al promissario acquirente il doppio della caparra versata. La
caparra prevista dall'art. 1385 cod. civ., infatti svolge al tempo
stesso una funzione confirmatoria (dimostrare l'esistenza del
contratto), di acconto (è un anticipo della prestazione dovuta) e
di indennizzo (determina preventivamente l'ammontare dei danni
conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione principale).
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