Domande&Risposte

Facendo un preliminare privato, nel caso il venditore ci ripensi, la somma versata mi deve essere restituita raddoppiata o rischio di perderla?





La norma dell'art. 1385 del codice civile stabilisce che "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali". Sul presupposto che Lei faccia riferimento ad una somma versata, nel caso di specie nell'ambito di un contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, la risposta è affermativa, nel senso che il promittente venditore, in caso di inadempimento, dovrà restituire al promissario acquirente il doppio della caparra versata. La caparra prevista dall'art. 1385 cod. civ., infatti svolge al tempo stesso una funzione confirmatoria (dimostrare l'esistenza del contratto), di acconto (è un anticipo della prestazione dovuta) e di indennizzo (determina preventivamente l'ammontare dei danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione principale).

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