Domande frequenti

In questa sezione abbiamo raccolto un elenco di domande frequenti con le risposte.

  1. Preliminari

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    1. In agenzia mi chiedono di firmare una proposta di acquisto da consegnare a chi vende. Di cosa si tratta?
      E' ormai consuetudine che, una volta scelta la propria casa, l'acquirente formuli al proprietario una proposta di acquisto indicando il prezzo offerto, di solito accompagnata da un assegno.
      Bisogna fare attenzione perchè la proposta è irrevocabile (cioè, per il breve periodo indicato nella stessa, non si può più "tornare indietro") e, una volta che il proprietario sottoscriverà la proposta "per accettazione", si trasforma in un contratto vincolante.
      E' bene sapere che la proposta non è un passaggio necessario e si può andare direttamente alla firma del contratto preliminare.
    2. Che cosa è il contratto preliminare o compromesso?
      Il contratto preliminare o compromesso è il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare successivamente una vendita, della quale si accordano già degli elementi essenziali.
      Il preliminare deve essere fatto per iscritto, deve essere datato e firmato da chi vende e da chi compra.
      E' opportuno rivolgersi al notaio di propria fiducia sin da questo momento, perchè effettui i controlli necessari per verificare che la casa sia effettivamente di proprietà di chi vende e che sia libera da ipoteche e altri vincoli.
    3. Il preliminare va registrato? Quanto costa?
      Il preliminare deve essere registrato presso un qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma. Di solito vi provvede il mediatore. Se è stato fatto da un notaio se ne occuperà quest'ultimo.
      Il costo della registrazione è di euro 168. E' inoltre dovuta l'imposta di registro in ragione del 3% sugli acconti di prezzo e dello 0,5% sulla caparra. Questi ultimi importi sono detraibili dalle imposte dovute in occasione della registrazione dell'atto definitivo.
      Se invece l'atto definitivo sarà soggetto ad iva , il preliminare viene registrato con il pagamento dell'imposta fissa di euro 168 ed unicamente lo 0,5 % sulla caparra. Quest'ultimo importo non sarà però detratto in occasione della registrazione del definitivo.
    4. E' opportuno trascrivere il preliminare?
      Avere sottoscritto un preliminare ed averlo registrato non salvaguarda però il futuro acquirente da brutte sorprese, perchè l'immobile resta di proprietà del venditore sino al rogito.
      Solo se il contratto preliminare viene fatto dal notaio e quindi trascritto nei registri immobiliari, il compratore può essere tranquillo che da quel momento il bene da lui scelto non può essere venduto che a lui, nè può essere colpito da gravami.
    5. Sto per effettuare una proposta di acquisto per un appartamento di nuova realizzazione, sarebbe la mia prima casa. L'acquisto prevedrà anche la stipula di un mutuo. Vorrei sapere come comportarmi e quali siano i punti di attenzione onde evitare spiacevoli inconvenienti per il compromesso e il rogito.
      La firma della proposta di acquisto è molto delicata, in quanto la stessa, una volta sottoscritta dal proprietario per accettazione, è un contratto completo e perfetto.
      E' perciò necessario che nella proposta siano contenuti tutti, ma proprio tutti gli elementi del contratto:
      • l'immobile con i suoi elementi descrittivi;
      • il prezzo e le modalità di pagamento;
      • le garanzie che il venditore deve prestare in ordine per esempio alla libertà da gravami, alla validità dei titoli di provenienza, alla regolarità edilizia ed urbanistica del bene;
      • la tempistica dell'operazione: tempi di consegna, date dei pagamenti ed infine del rogito.
      E' pertanto opportuno sottoporre preventivamente all'attenzione del proprio notaio di fiducia il testo di detta proposta unitamente ai documenti di proprietà del venditore, cosicché in via preliminare possa effettuare i controlli presso l'agenzia del territorio allo scopo di accertare l'insussistenza di ipoteche o altri gravami. Il notaio di Sua fiducia la ragguaglierà inoltre sul mutuo e la aiuterà a portare a termine l'operazione nella maniera più sicura.
  2. Tasse

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    1. Sto comprando da un privato la mia prima casa che pago 300.000 euro; il valore catastale ì di 200.000 euro. Che costi devo sostenere per l'acquisto e versare al notaio?
      Per acquistare la casa deve pagare le tasse di trasferimento e l'onorario del notaio.
      Acquistando la sua prima casa, deve pagare l'imposta di registro del 3% calcolato sul valore catastale (quindi 3% di 200.000 euro = 6.000 euro), due tasse fisse (imposta ipotecaria e catastale) di 168 euro ciascuna, imposta di bollo di euro 230 e tassa ipotecaria di euro 90.
      Poichè compra da un privato avrà uno sconto del 30% sull'onorario del notaio, che sarà di circa 1.800 euro, somma che costituisce più o meno lo 0,6% del prezzo della casa.
    2. Sto vendendo la casa nella quale ho abitato con la mia famiglia. Sulla plusvalenza devo pagare tasse? Devo pagare qualcosa al notaio per l'atto di vendita?
      Non ci sono plusvalenze tassabili, se ha destinato la casa che sta vendendo a sua abitazione principale per la maggior parte del periodo di tempo trascorso fra l'acquisto e la vendita.
      Il venditore non deve pagare nulla al notaio; spetta a chi compra pagare il compenso del notaio.
    3. E' possibile usufruire delle agevolazioni "prima casa" nel caso in cui l'immobile da acquistare sia affittato? In caso affermativo, l'onere di trasferire la residenza nel Comune dove è situato l'immobile è ancora valido?
      E' possibile che l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" venga destinato da chi compra a propria abitazione principale.
      E' previsto l'onere per l'acquirente di stabilire la propria residenza nel territorio del Comune ove si trova l'immobile acquistato, entro 18 mesi dall'acquisto.
    4. Posso affittare una casa che ho comprato con le agevolazioni prima casa?
      Si, poichè i benefici per la "prima casa" non richiedono più che la casa venga destinata ad abitazione principale dell'acquirente, che puì quindi non andare ad abitarla e concederla in locazione. Unica eccezione l'ipotesi di riacquisto di altra prima casa, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dal precedente acquisto di altra "prima casa", che evita la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" usufruite per il primo acquisto: la nuova casa acquistata deve essere destinata dal contribuente "a propria abitazione principale".
    5. Quali tasse ci sono da pagare per l'acquisto di una prima casa nel caso il venditore sia una società non costruttrice? L'imposta di registro è calcolata sulla rendita catastale rivalutata o sul valore dell'immobile?
      L'acquisto di prima casa di abitazione da società non costruttrice è assoggettato ad imposta di registro nella misura ridotta del 3%; a richiesta si calcola sulla rivalutazione della rendita catastale indipendentemente dal prezzo pagato.
      Sono inoltre dovute le imposte di trascrizione e di catasto nella misura fissa di Euro 168 ciascuna.
    6. Sono proprietario di un alloggio acquistato come prima casa. Sto comprando l'appartamento confinante dei vicini. La mia intenzione è di creare un'unica unità abitativa, e quindi vorrei effettuare l'acquisto come prima casa (quindi con il relativo valore catastale e l'imposta di registro al 3%). E' possibile?
      Sì, è possibile, a condizione che la nuova unità abitativa, in seguito alla riunione con quella da lei acquistata in precedenza, conservi le caratteristiche "non di lusso" previste dal Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 e quindi, ad esempio, non abbia una superficie utile, esclusi balconi, terrazze, cantine e posti auto, superiore a 240 metri quadrati; non dovrà inoltre aver acquisito nel frattempo in proprietà esclusiva od in comunione con il coniuge altra unità immobiliare ad uso abitativo nel medesimo comune.
    7. Sto acquistando un appartamento in un complesso residenziale. L'appartamento in questione è stato permutato dal costruttore edile verso una società che poi ha fatto degli interventi di riqualifica. La parte venditrice (quindi impresa non costruttrice) sostiene che la compravendita debba essere soggetta ad IVA invece che ad imposta di registro sul valore catastale, e mi ha bloccato il rogito presso il notaio che avevo incaricato. Cosa prevede la legge in questo caso?
      La cessione di immobile ad uso abitativo se effettuato da "impresa" (anche attraverso appaltatori) che ha provveduto a recupero edilizio (restauro, risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ex art.31 L.457/78 lettera c, d, e) nei quattro anni successivi alla data di ultimazione dei lavori è soggetta ad IVA.
      I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (lettere a e b del citato articolo) comportano l'esenzione dall'applicazione IVA e quindi l'assoggettabilità a imposta di registro con possibilità di applicare l'agevolazione prezzo-valore (la tassazione viene cioè commisurata alla rendita catastale e non al prezzo).
      Nel suo caso quindi occorre verificare le caratteristiche soggettive del venditore (impresa) e la tipologia degli interventi effettuati.
    8. Sono un padre separato e ho una casa di proprietà al 50% con la mia ex moglie. E' possibile intestare il mio 50% a mio figlio avendo sempre io l'usufrutto, in modo che possa comprarmi un monolocale sempre come prima casa usufruendo di tutti i benefici possibili?
      La risposta è negativa. Uno dei requisiti per usufruire dei benefici "prima casa" per acquistare un appartamento è quello di non avere l'usufrutto di altra abitazione acquistata con gli stessi benefici "prima casa". Quindi, se con l'ex moglie ha comprato con le agevolazioni "prima casa", dovrà trasferire l'intera proprietà per avere nuovamente i benefici "prima casa".
      Non è sufficiente trasferire solo la nuda proprietà. Per un'attenta analisi di costi e benefici dell'operazione può rivolgersi a un notaio di sua fiducia.
    9. Devo vendere un appartamento ricevuto nel 2007 per donazione come seconda casa. Il donante a sua volta ha ricevuto l'appartamento per donazione nel 2006. Il donante del 2006 lo acquistava a titolo oneroso nel 2000. Dato che sto vendendo l'appartamento in oggetto vorrei sapere se sono soggetto a plusvalenza considerando che non ho mai abitato l'immobile. In caso affermativo, per calcolare la plusvalenza devo fare riferimento al valore catastale indicato nella donazione del 2006?
      L'art. 67 del D.p.R. n. 917/1989 prevede che in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il periodo di 5 anni (stabilito per valutare la plusvalenza) decorre dalla data di acquisto da parte del donante. In ogni caso deve trattarsi di acquisto a titolo oneroso per poter fare il raffronto tra i due corrispettivi ai fini della plusvalenza. Ritengo dunque che nel caso in specie non sia dovuta alcuna plusvalenza.
    10. Sono proprietario di una casa acquistata nel 1997. Devo acquistare una casa più grande in comunione dei beni: posso usufruire dell'iva agevolata al 4% considerato che mia moglie non è proprietaria di nessun immobile nel territorio nazionale?
      Se nel '97 ha acquistato godendo delle agevolazioni fiscali "prima casa", essendo proprietario di immobile acquistato con i benefici, le alternative potrebbero essere o quella di stipulare la separazione dei beni con sua moglie ed intestare tutto a lei, oppure pagare l'iva al 4% sulla metà e in misura ordinaria sulla quota di sua spettanza.
      Se non avesse comprato con le agevolazioni, le potrebbe avere adesso purché l'immobile non sia nello stesso comune.
    11. Devo acquistare casa a Milano ma sono già proprietaria di un'immobile come prima casa (in un altro comune); è possibile fare una donazione della mia casa a mia mamma in modo da poter acquistare qui a Milano come prima casa (io ho la residenza qui ora)? A quanto ammontano le spese per l'eventuale donazione?
      Sì, è possibile. Se l'abitazione è stata da lei acquistata richiedendo le agevolazioni per la prima casa, in vigore dal 1982, dovrà trasferirne la proprietà prima di procedere al nuovo acquisto a Milano; la donazione sconterà imposte di trasferimento pari complessivamente al tre per cento del valore catastale dell'abitazione, oltre ad un'imposta fissa di 168 euro, ad altre spese, pari a circa 500 euro ed all'onorario notarile; se anche la mamma possiede i requisiti per richiedere le agevolazioni sulla prima casa le imposte di trasferimento saranno ridotte complessivamente a 504 euro, indipendentemente dal valore dell'abitazione.
      Se il valore della donazione, sommato ad altre donazioni eventualmente da lei effettuate in precedenza alla mamma, superasse la "franchigia" del milione di euro, dovrà inoltre versare un'ulteriore imposta di donazione pari al 4% sul valore eccedente la suddetta franchigia.
      Dovrà quindi attentamente verificare con il suo notaio se il costo della donazione risulta compensato dal risparmio che ottiene chiedendo l'agevolazione per la prima casa; il suo notaio valuterà inoltre se la donazione possa comportare difficoltà in caso di eventuale successiva rivendita della vecchia abitazione da parte della mamma.
  3. Vendita

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    1. Cosa si intende per "prezzo-valore"?
      La norma sul prezzo-valore consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
    2. A chi si applica il sistema "prezzo-valore"?
      Deve trattarsi di cessioni soggette ad imposta di registro nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
    3. Quali beni possono beneficiare del sistema "prezzo-valore"?
      La norma riguarda i beni immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (come box e cantine) e vale anche per gli acquisti di abitazioni che non godono delle agevolazioni "prima casa".
      Il prezzo-valore si applica agli atti traslativi del diritto di proprietà , ma anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (come la nuda proprietà e l'usufrutto).
    4. E' possibile che l'applicazione della normativa venga disincentivata dall'importo degli onorari notarili?
      Gli onorari notarli vengono calcolati sul prezzo reale e pertanto potrebbero costituire un disincentivo all'applicazione del prezzo-valore. Per evitare ciò, il legislatore ha prescritto che il complessivo compenso notarile sia ridotto del 30%.
    5. Io e il mio fidanzato vorremmo acquistare una casa il cui prezzo è di 145.000 euro. Per fermarla hanno chiesto 5.000 euro. Non avendo risparmi vorremmo farci finanziare l'intera cifra accendendo un mutuo. So che ci sono altre spese, vorrei sapere a quanto potrebbero ammontare. Infine, cos'è il rogito?
      Innanzitutto il rogito è l'atto pubblico che il notaio redigerà per formalizzare l'accordo fra lei e i venditori dell'immobile.
      Le banche normalmente non finanziano più dell'80-85% del prezzo di acquisto dell'immobile quindi prima di impegnarsi si assicuri della possibilità di ottenere il mutuo per l'importo che le occorre.
      Per calcolare le spese occorre sapere se acquista da un privato o da un costruttore, perché nel primo caso pagherà l'imposta di registro del 3% (se come mi sembra, è prima casa) sul valore catastale dell'immobile indipendentemente dal prezzo, nel secondo caso l'iva del 4% sul prezzo; deve considerare poi le imposte ipotecarie e catastali fisse, ciascuna di euro 168, altre 600 euro circa di spese fisse, ed è poi opportuno farsi quantificare gli onorari da un notaio per la vendita (con onorari ridotti come prima casa), e per l'atto di mutuo, le cui spese sono in ragione dell'importo finanziato.
    6. Sto per acquistare un loft a Milano per cui mi è stata assicurata dall'agenzia la destinazione abitativa ottenuta dall'attuale proprietario con conversione della precedente destinazione C3. Quali documenti devo richiedere all'agenzia per essere certo che il cambio di destinazione sia stato fatto regolarmente? Non so se il cambio di destinazione sia stato fatto con opere o senza.
      Se il cambio di destinazione è stato fatto con opere dovrà farsi consegnare la Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune, mentre se non sono state fatte opere e l'unità immobiliare è inferiore a mq. 150 non è dovuta alcuna comunicazione al Comune, rimanendo solo l'obbligo della modifica catastale (art. 2 Legge Regionale n. 1 del 15 gennaio 2001).
      In ogni caso si faccia consegnare la scheda catastale aggiornata.
    7. Un'agenzia immobiliare ci ha proposto una casa le cui proprietarie sono tre signore che hanno avuto la casa in donazione due anni fa. Che cosa può comportare questo al compratore?
      Quando si compra una casa da chi l'ha ricevuta per donazione, possono porsi dei rischi per l'acquirente, perché gli eredi del donante (ossia colui che ha donato il bene) potrebbero un giorno "aggredire" la casa, anche se questa nel frattempo è stata venduta a terze persone.
      Occorre distinguere due ipotesi, a seconda che il donante sia ancora in vita oppure no, quando si compra la casa. Se il donante è morto, la situazione è più semplice. Per evitare ogni rischio, bisogna chiedere al venditore che ottenga dagli eredi del donante una rinunzia all' "azione di riduzione", fatta per atto notarile o autenticata dal notaio.
      Se invece il donante è ancora in vita, occorre valutare nel concreto la probabilità di una futura aggressione della casa. E' opportuno, a questo fine, rivolgersi ad un notaio, prima di concludere con l'agenzia immobiliare e sottoscrivere alcunché, al fine di valutare l'opportunità dell'acquisto e, eventualmente, di individuare la garanzia migliore per chi compra la casa (ad esempio, in alcuni casi può essere utile il rilascio da una banca di garanzia fideiussoria del valore della casa).
    8. Desidererei avere informazioni circa l'istituto della "nuda proprietà" (es. acquistare un monolocale a nome dei genitori ma che venga abitato dal figlio). Ci sono delle agevolazioni fiscali? E dal punto di vista giuridico cosa comporta per entrambe le parti?
      In diritto si parla di nuda proprietà allorché su di uno stesso bene, normalmente ma non necessariamente immobile, spettano a soggetti diversi il diritto di usufrutto e la proprietà che, privata dell'usufrutto, viene definita appunto nuda. L'usufrutto attribuisce al titolare, (usufruttuario), fino alla sua morte o al minor tempo per cui è attribuito, il godimento diretto o indiretto del bene, che comprende il diritto di abitarlo direttamente, di darlo in comodato o di locarlo, rispettandone la destinazione.
      Al momento della cessazione di tale diritto, per una forza espansiva della proprietà, tali diritti tornano a competere al nudo proprietario il quale, per effetto di tale cessazione, tornerà ad essere pieno proprietario, essendo venuta meno la contemporanea presenza di diritti diversi sullo stesso bene. Spese, tasse ed oneri relativi, come contrappasso del godimento, sono a carico dell'usufruttuario. Trattandosi di diversi diritti, ciascuno dei titolari potrà eventualmente godere, quanto al proprio diritto, delle agevolazioni fiscali di legge (ad es prima casa). Il valore fiscale dell'usufrutto è calcolato sulla base di coefficienti legati all'età dell'usufruttuario.
    9. E' possibile acquistare una particella di terreno agricolo, la cui visura catastale aggiornata risulta senza reddito dominicale e agrario?
      Sì, è senz'altro possibile acquistare una particella di terreno agricolo priva di reddito dominicale ed agrario. L'atto sarà soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale (complessivamente pari al 18% sul prezzo di acquisto) e potrà essere oggetto di accertamento di valore da parte dell'Agenzia delle Entrate.
      Nel caso in cui il terreno agricolo sia dotato di rendita catastale (reddito dominicale) e sia adibito a pertinenza di unità abitativa, le imposte possono invece essere corrisposte sul valore catastale del bene (e non sul prezzo di acquisto) e l'accertamento di valore è precluso all'Agenzia delle Entrate.
    10. Vorrei acquistare una baita da un privato. Essendo quindi la seconda casa che prassi devo seguire? Oltre all'importo pattuito quali sono le altre spese che mi competono come acquirente? Al venditore compete contribuire con le spese?
      L'acquisto della seconda casa da un privato sconta le imposte di registro ipotecarie e catastali pari complessivamente al 10% da calcolare sul valore catastale se l'immobile è classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4 o A/5.
      Oltre a detto importo l'acquirente deve pagare al notaio il bollo (euro 230), la trascrizione e la voltura (euro 90) e corrispondere allo stesso l'onorario.
      Al venditore non spetta contribuire alle spese.
  4. Mutuo

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    1. Devo comprare casa e chiedere un mutuo. Non so se scegliere tra tasso variabile e tasso fisso: che differenze ci sono?
      Il tasso variabile è determinato con riferimento a parametri mutevoli nel corso del tempo: questo significa che se il tasso di interesse sale, la rata del mutuo aumenta e, viceversa, quando il tasso diminuisce si riduce anche la rata. Il tasso fisso, invece, è convenuto nella stessa misura per tutta la durata del mutuo: questo significa che la rata resta costante fino al termine del contratto. La scelta tra tasso fisso e variabile spetta al mutuatario, che in ogni caso se ne assume il rischio: nel caso di tasso variabile il rischio è che il costo del denaro salga notevolmente, con conseguente aumento della rata; al contrario, con un mutuo a tasso fisso si rischia che il costo del denaro diminuisca e quindi ci si ritrovi a pagare un interesse elevato rispetto al mercato.
    2. Qual è la differenza tra tasso nominale e T.A.E.G.? Di quale dei due si deve tener conto nella scelta di un mutuo?
      Il tasso nominale è il tasso di interesse espresso in percentuale sul credito concesso al cliente. Il T.A.E.G. è il Tasso Annuo Effettivo Globale e fornisce in termini percentuali il costo effettivo di un finanziamento. Il T.A.E.G. tiene conto, oltre che del tasso nominale degli interessi, anche degli altri oneri che il cliente sostiene per utilizzare il credito. E' quindi il T.A.E.G. il tasso che permette di confrontare su base omogenea il costo reale dei mutui proposti dalle varie banche.
    3. Cosa succede se non riesco a pagare puntualmente le rate del mutuo?
      Pagare la rata in ritardo significa dove pagare anche gli interessi di mora, il cui tasso è generalmente superiore a quello ordinario. Alcuni contratti, inoltre, prevedono ulteriori costi di recupero crediti che si vanno a sommare agli interessi di mora. Ripetuti ritardi, o mancati pagamenti, portano alla decadenza dai termini di rateizzazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento. Questo conduce, inevitabilmente, al recupero coattivo del credito tramite la vendita forzata dell'immobile concesso in ipoteca.
    4. Sono previste penali nel caso di estinzione anticipata del mutuo?
      Il mutuatario ha il diritto, in qualunque momento, di chiudere il contratto, restituendo il capitale ancora dovuto sul quale smette di pagare gli interessi. La legge 40/2007 stabilisce che, per alcune finalità (quali, ad esempio, l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale), non possono essere stipulate clausole che prevedano penali nel caso di estinzione anticipata.
    5. Cosa si intende per "Sostituzione del mutuo"?
      La sostituzione del mutuo è l'estinzione anticipata del vecchio mutuo, tramite l'utilizzo del capitale ottenuto con la stipulazione di un nuovo mutuo. In questo caso il mutuatario può chiedere alla nuova banca un importo anche superiore a quello del capitale residuo del vecchio mutuo.
      Lo svantaggio della sostituzione sta nel fatto che, trattandosi di un nuovo contratto, il mutuatario dovrà sostenere tutti i costi relativi alla stipulazione. Tuttavia alcune banche offrono la sostituzione del mutuo a "costo zero", accollandosi le spese di istruttoria e perizia.
    6. Come funziona la "portabilità del mutuo"?
      La portabilità del mutuo prevede la possibilità, per il mutuatario, di sostituire l'istituto di credito mutuante con un nuovo istituto. Il nuovo mutuo servirà quindi ad estinguere il debito residuo con la banca originaria e il nuovo istituto subentra nelle garanzie già prestate alla vecchia banca, in particolare nell'ipoteca.
      La portabilità prevede che il nuovo mutuo non possa essere di importo superiore al debito residuo del mutuo precedente.
    7. Che differenza c'è tra mutuatario e terzo datore d'ipoteca?
      Il mutuo è il contratto con il quale una parte (in genere una banca) consegna all'altra (mutuataria) una determinata quantità di denaro, che si obbliga a restituirla entro un certo tempo, corrispondendo interessi; a garanzia di detta operazione viene nella pluralità dei casi iscritta ipoteca a favore della Banca su un determinato bene immobile, che può essere di proprietà del mutuatario stesso (che viene quindi definito datore di ipoteca) o di un'altra persona (ad esempio coniuge, genitore o figlio, che viene quindi definito terzo datore d'ipoteca).
    8. Lo scorso mese di luglio ho acceso un mutuo per acquisto prima casa trentennale a tasso fisso (4,96%+spread). Volevo capire se la nuova manovra permette delle azioni anche per i mutui a tasso fisso. Se è possibile, ad esempio, rinegoziare il tasso.
      Il DL n.185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008, non si riferisce al suo caso, trattandosi di tasso fisso.
      L'art. 2 del decreto, per i mutui in essere al 31 ottobre 2008, fa infatti riferimento soltanto a quelli contratti a tasso "non fisso" per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale non di lusso e sancisce che, per le rate da corrispondere nel 2009, il tasso non potrà superare il 4%: la differenza sarà accollata allo Stato.
      A condizione che la banca accetti, le sarà comunque sempre possibile "pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del mutuo in essere" (art. 8, comma 3, D.L. 31 gennaio 2007, n.7).